Accesso civico semplice a dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Data di ultimo aggiornamento: 09/07/2024
Accesso civico “ordinario”, che consente a chiunque di accedere ai documenti da pubblicare obbligatoriamente semmai, per qualunque motivo, non siano stati inseriti nelle pagine web di “amministrazione trasparente” (comma 1, art. 5, del d.lgs. 33/2013)
Accesso Civico
Definizione di accesso civico
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte.
Istanza di accesso civico
L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
L'accesso civico si effettua inviando l'apposito modello:
• in allegato, via pec, all’indirizzo protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”, allegando scansione di un documento d’identità valido;
• di persona, presentando all’ufficio protocollo della sede municipale il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido (in periodo Covid è necessario prendere appuntamento)
Scarica nella sezione documenti sottostante il modulo per l’istanza di accesso civico (formato pdf).
Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:
Dott. Tieghi Ruggero (Segretario Comunale);
posta elettronica: P.E.C.: protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it
Recapiti telefonici: uff. segreteria tel. 0425/447111 interno 121 o interno 129